La NASpI anticipata è la possibilità di ricevere in anticipo tutte le mensilità residue dell'indennità di disoccupazione per avviare un'attività autonoma o imprenditoriale. È prevista dall'articolo 8, comma 4 del D.Lgs. 22/2015 e rappresenta un'alternativa concreta per chi vuole trasformare la disoccupazione in un'opportunità di autoimpiego.
Chi può richiederla
La NASpI anticipata è accessibile a chi:
- Avvia un'attività autonoma o apre partita IVA individuale
- Avvia un'attività d'impresa (anche come socio lavoratore di società di persone o capitali)
- Sottoscrive una quota di capitale di una cooperativa in cui lavora come socio
La domanda va presentata all'INPS entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, a pena di decadenza. Si presenta esclusivamente in via telematica tramite il portale INPS, Contact Center o Patronato.
Quanto si riceve
L'importo corrisponde alla somma di tutte le mensilità NASpI ancora spettanti al momento della richiesta. Dal 1° gennaio 2026 (Legge di Bilancio 2026, L. 199/2025) il pagamento non è più in unica soluzione ma in due rate:
- 70% erogato subito dopo l'accoglimento della domanda
- 30% erogato dopo 6 mesi dall'inizio dell'attività, subordinato al mantenimento dei requisiti
Esempio pratico: con 18 mesi di NASpI residua a 1.200 € al mese, l'anticipo totale lordo è 21.600 €. Con le regole 2026: prima rata 15.120 € (70%), seconda rata 6.480 € (30%) dopo 6 mesi se l'attività prosegue.
Rischi e obbligo di restituzione
Se entro il periodo coperto dalla NASpI anticipata il beneficiario instaura un nuovo rapporto di lavoro subordinato, è tenuto alla restituzione integrale dell'importo anticipato (salvo il caso del socio di cooperativa).
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 90/2024 ha introdotto un'eccezione importante: l'obbligo di restituzione decade quando l'attività cessa per cause sopravvenute non imputabili al lavoratore (calamità naturali, forza maggiore).
📋 Verifica prima di richiedere: la NASpI anticipata è vantaggiosa per progetti strutturati e sostenibili. È rischiosa per iniziative sperimentali o con rientro previsto a breve nel lavoro subordinato, per l'obbligo di restituzione e il rischio di non ricevere la seconda rata.
Fonti: D.Lgs. 22/2015 art. 8, Corte Costituzionale sentenza n. 90/2024, Circolare INPS n. 36/2025